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Il mondo
degli anziani presenta oggi caratteristiche molto diverse rispetto
a quelle di venti anni fa e mutate sono le implicazioni, quale che
sia l'angolo visuale da cui le si osserva, sia questo culturale, sociale,
medico-clinico-previdenziale.
Se è vero infatti che sono aumentate le cronicità e i problemi della
non autosufficienza, è anche vero che questa stagione della vita è
diventata il tempo per prendersi cura di sé, è un luogo in cui realizzare
i propri sogni, attuare progetti, ritrovare l'allegria.
La persona anziana non deve più quindi essere considerata solo una
portatrice di bisogni, un onere per la società, ma può e deve sempre
più diventare una risorsa per la comunità, un patrimonio di energie
e di esperienze utili a tutti.
Sempre più numerosi sono infatti gli anziani perfettamente autosufficienti
e liberi da costrizioni di carattere fisico, logistico ed economico,
che esprimono una richiesta di qualità del vivere che va oltre le
necessità di carattere primario.
A questi bisogni si è finora risposto, con successo, con iniziative
di auto organizzazione del sociale, mentre è mancato un intervento
pubblico organico, in primo luogo regionale, in grado di unire lo
stanziamento di risorse a serie politiche di coordinamento e di indirizzo
delle esperienze territoriali.
Alla luce di quanto premesso il presente progetto di legge, riconoscendo
il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società,
si prefigge lo scopo di promuoverne la partecipazione alla vita sociale,
civile e culturale della comunità, attraverso la promozione, la diffusione
e la valorizzazione delle Università della Terza Età e dei Centri
di Aggregazione degli Anziani su tutto il territorio lombardo.
In particolare, si riconosce alle Università della terza età la molteplice
finalità di:
1) promuovere la cultura, intesa come informazione, formazione permanente,
mantenimento delle capacità intellettuali e critiche;
2) facilitare l'inserimento sociale delle persone anziane favorendo
al tempo stesso l'integrazione fra le generazioni;
3) svolgere una funzione socio-sanitaria di prevenzione delle patologie
fisiche e psicologiche legate all'invecchiamento.
La proposta indica le modalità attraverso le quali queste strutture,
dotate di autonomia statutaria, concorrono agli obiettivi del Piano
socio sanitario regionale riconoscendo negli Enti Locali, nel volontariato,
nei sindacati e nel terzo settore i soggetti promotori e gestori.
Tali soggetti per accedere ai contributi regionali dovranno iscriversi
all'albo regionale appositamente istituito con la presente legge.
Il PdL definisce inoltre le competenze, attribuendo alla Regione il
ruolo di indirizzo e coordinamento nei confronti di Enti locali e
ASL responsabili dell'integrazione e dell'orientamento delle attività
di U.T.E. e C.A.A. sul territorio.
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Articolo 1 - Finalità e oggetto
1. La Regione promuove la partecipazione alla vita
sociale, civile e culturale delle persone anziane, valorizzandone
le potenzialità creative, cognitive e umane:
a) riconosce nelle Università della Terza Età e nei Centri di Aggregazione
degli Anziani luoghi di particolare rilievo per la promozione culturale
e sociale delle persone anziane, in grado di favorire e/o preservare
la loro integrazione nella realtà socioculturale delle comunità di
appartenenza;
b) intende le U.T.E. e i C.A.A., oltre che come luoghi di produzione
culturale, anche come presidi utili alla conservazione delle capacità
intellettuali e critiche e più in generale alla prevenzione delle
patologie fisiche e psicologiche legate all'invecchiamento.
2. In particolare, la presente legge:
a) contiene principi per la definizione delle U.T.E. e dei C.A.A.
e la loro integrazione in reti regionali secondo le linee di politica
sociale e gli obiettivi socioassistenziali definiti nella programmazione
regionale;
b) determina la dimensione e disciplina le modalità del sostegno da
parte della Regione e degli Enti locali alle U.T.E. e ai C.A.A. di
cui alla lettera a) per la realizzazione di attività formative e/o
culturali rivolte agli anziani.
Articolo 2 - Programmazione regionale
1. A partire dalle esperienze storicamente in atto,
la Regione riconosce negli Enti Locali, nelle Università degli Studi,
nelle associazioni di carattere culturale e in quelle di volontariato,
nei sindacati dei pensionati, nelle istituzioni e nelle fondazioni
culturali, i soggetti in grado di promuovere e di organizzare le Università
della Terza Età e dei Centri di Aggregazione degli Anziani.
2. Le U.T.E. e i C.A.A. fondano la loro attività sui principi dell’autorganizzazione
e dell’autogestione e si dotano a tal fine di un proprio statuto.
3. In particolare le U.T.E. concorrono attraverso un programma annuale
di attività formative offerte ai cittadini anziani al raggiungimento
degli obiettivi sociali della programmazione regionale mediante:
a) la realizzazione di corsi monografici o disciplinari, di laboratori;
la promozione di studi, ricerche, iniziative di formazione permanente
allo scopo di accrescere e diffondere la cultura per il pieno sviluppo
della personalità dei cittadini oltre che di favorire il mantenimento
di protagonismo culturale, di capacità critica e partecipativa delle
persone anziane coinvolte;
b) la realizzazione di iniziative ludiche e socio-ricreative atte
a favorire la partecipazione sociale;
c) la promozione dell'integrazione tra le generazioni e il sostegno
a iniziative di volontariato culturale e sociale.
4. I C.A.A. concorrono agli obiettivi del piano socio-sanitario regionale,
mediante l'offerta annuale di spazi autogestiti per la promozione:
a) di incontri culturali, di conferenze, di seminari e di iniziative
concrete di solidarietà, al fine di prevenire l’isolamento e facilitare
l’inserimento delle persone nella vita relazionale della comunità;
b) dell'impegno civile dei cittadini mediante la produzione di iniziative
a carattere sociale, culturale e ludico-ricreativo;
c) realizzare ogni altra forma di partecipazione non istituzionalizzata
utile al rafforzamento del tessuto relazionale che ricomprenda i cittadini
anziani.
Articolo 3 - Soggetti coinvolti
1. Le U.T.E. e i C.A.A., di cui alla presente legge,
devono:
a) essere iscritti ad un apposito albo regionale da istituirsi a seguito
dell'approvazione della presente legge, documentando il possesso dei
requisiti e degli standards di cui all'articolo successivo;
b) avere sede nel territorio regionale;
c) svolgere attività per fini compatibili con la presente legge e
formalizzati nello statuto da almeno due anni;
d) presentare un dettagliato programma annuale delle attività, corredato
da un bilancio preventivo.
2. In aggiunta a quanto indicato al comma 1 le U.T.E. devono:
a) fornire documentazione relativa all'attività formativa svolta negli
ultimi tre anni;
b) documentare i titoli o i curricula dei docenti.
Articolo 4 - Definizione di U.T.E. e di
C.A.A. ai fini dell'assegnazione di contributi regionali alle attività
annuali
1. In relazione a quanto dettato con l'articolo 3,
sono iscritte nell'apposito albo regionale istituito con la presente
legge, le Università della Terza Età che:
a) siano regolarmente costituite come associazioni o enti culturali,
con statuti e regolamenti compatibili con il dettato dell'articolo
3 della presente legge regionale ovvero che siano strutture operative
di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operino nel settore
o emanazione di Enti Locali o Università;
b) svolgano almeno da due anni un'attività di carattere formativo
rivolta agli anziani e strutturata secondo un'offerta annuale complessivamente
non inferiore alle 100 ore di aula;
c) abbiano un'utenza in prevalenza di anziani e in particolare possano
documentare un'età media dei frequentanti superiore ai 55 anni;
d) si avvalgano dell'attività professionale di docenti laureati in
misura non inferiore al 50% del totale dei docenti e di esperti, comunque
validati dal possesso di un curriculum professionale adeguato;
e) abbiano autonomia finanziaria e dispongano di una regolare struttura
amministrativa.
2. La Regione Lombardia si riserva di verificare annualmente, in relazione
alla presentazione di richieste di contributo, il permanere del possesso
dei requisiti descritti per l'iscrizione all'albo regionale delle
U.T.E..
3. I C.A.A. possono a loro volta presentare richiesta di contributi
regionali in relazione alla propria attività annuale di carattere
culturale. In particolare i C.A.A. possono richiedere finanziamenti
per:
a) la realizzazione di feste, incontri, seminari, lezioni, conferenze
purchè su progetto e secondo finalità culturali o di socialità;
b) l'organizzazione di Centri di valorizzazione della memoria e di
elaborazione e trasferimento delle esperienze;
c) la realizzazione di progetti di mobilitazione degli utenti dei
C.A.A. attraverso la realizzazione volontaria di servizi "leggeri"
alla persona, piccoli lavori di pubblica utilità approvati dalle rispettive
Amministrazioni, la realizzazione di occasioni volte al rafforzamento
della socialità e della partecipazione alla vita delle rispettive
comunità.
Articolo 5 - Interventi regionali
1. In considerazione delle finalità di pubblico servizio
socio-culturale richiamate nella presente legge le U.T.E. iscritte
all'albo regionale ed i C.A.A. possono avvalersi di supporti forniti
dalla Regione e dagli Enti locali per lo svolgimento della propria
attività. Tali supporti consistono:
a) nella cessione in comodato di sedi e attrezzature proprie;
b) nella concessione di contributi finanziari per l’acquisto di attrezzature,
per il funzionamento degli uffici e per la realizzazione di servizi;
c) nella concessione di contributi sull’attività prevista dal programma
annuale di cui alla lettera d) articolo 3;
d) nell'attività di monitoraggio delle esperienze realizzate sul territorio
regionale e di diffusione di studi, ricerche e indagini sulle iniziative
di formazione delle persone anziane.
2. Le domande di iscrizione all'albo e comunque di ammissione ai contributi
regionali devono essere presentate alla Giunta entro il 30 marzo di
ogni anno.
3. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale, sulla
base della documentazione prodotta dagli interessati, indica il termine
entro cui l’iniziativa o il progetto devono essere realizzati.
4. In particolare la Giunta delibera i criteri di concessione dei
contributi in particolare considerando a consuntivo dell'anno precedente:
a) per le U.T.E. il numero dei corsi; le ore di aula; il numero degli
utenti che abbiano compiuto i 55 anni di età; la complessità del piano
annuale di attività e l'offerta di iniziative collaterali (laboratori
di manipolazione, coro, banda, gruppo teatrale, turismo culturale);
l'appartenenza a circuiti o a reti nazionali o regionali;
b) per i C.A.A. il numero di utenti coinvolti nelle iniziative e nelle
occasioni di socialità; l'esistenza di progetti di volontariato e
di pubblica utilità e il numero di anziani direttamente coinvolti
sia come utenti che come volontari, la congruità con le politiche
delle Amministrazioni Comunali.
5. La Giunta Regionale, a seguito di modifiche apportate al programma
annuale può disporre conseguenti variazioni del contributo assegnato.
6. Il Consiglio Regionale disporrà annualmente il finanziamento delle
iniziative e delle attività descritte nella presente legge, distinguendo
nel totale delle attività finanziate l'importo da assegnare alla rete
delle U.T.E. e quelle relativo ai C.A.A..
7. La Giunta Regionale svolge attività di indirizzo e coordinamento
nei confronti degli Enti locali e delle ASL per integrare, a livello
locale, le U.T.E. e i C.A.A. nelle attività progettuali della programmazione
regionale.
Articolo 6 - Accesso ai contributi
1 Per accedere ai contributi di cui al precedente articolo,
le richieste dovranno essere corredate da:
a) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente
relazione di spesa;
b) relazione sulle attività svolte nell’anno accademico precedente,
corredata di copie dei programmi, sussidi didattici eventualmente
prodotti, elenco dei frequentanti, consuntivo finanziario;
c) indicazioni dei contributi, pubblici o privati, eventualmente ricevuti
per le medesime iniziative;
Articolo 7 - Modalità di iscrizione e
frequenza
1. L’iscrizione e la frequenza ai corsi delle Università
della terza età sono libere, fatto salvo l’eventuale versamento di
una compartecipazione individuale ai costi.
2. Le Università, al termine dell’anno accademico, potranno rilasciare
attestati di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non avranno valore
legale.
Articolo 8 - Norma finanziaria
1. Per la concessione dei contributi e dei supporti
finalizzati al funzionamento delle strutture di cui alla presente
legge è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di 10 miliardi così
ripartita L. 5 miliardi per le U.T.E. e L. 5 miliardi per le attività
dei C.A.A..
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