PROGETTO DI LEGGE
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presentato il
12 luglio 2000

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ (U.T.E) E DELLE INIZIATIVE CULTURALI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE DEGLI ANZIANI (C.A.A.) IN LOMBARDIA

assegnato alla Commissione referente

 

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI:

in data

Fiorenza BASSOLI
Pierangelo FERRARI
Giuseppe BENIGNI
Maria Chiara BISOGNI
Claudio BRAGAGLIO
Marco CIPRIANO

Gianfranco CONCORDATI
Daniele MARANTELLI Luciano PIZZETTI
Carlo PORCARI
Marco TAM
Antonio VIOTTO
 

RELAZIONE

Il mondo degli anziani presenta oggi caratteristiche molto diverse rispetto a quelle di venti anni fa e mutate sono le implicazioni, quale che sia l'angolo visuale da cui le si osserva, sia questo culturale, sociale, medico-clinico-previdenziale.
Se è vero infatti che sono aumentate le cronicità e i problemi della non autosufficienza, è anche vero che questa stagione della vita è diventata il tempo per prendersi cura di sé, è un luogo in cui realizzare i propri sogni, attuare progetti, ritrovare l'allegria.
La persona anziana non deve più quindi essere considerata solo una portatrice di bisogni, un onere per la società, ma può e deve sempre più diventare una risorsa per la comunità, un patrimonio di energie e di esperienze utili a tutti.
Sempre più numerosi sono infatti gli anziani perfettamente autosufficienti e liberi da costrizioni di carattere fisico, logistico ed economico, che esprimono una richiesta di qualità del vivere che va oltre le necessità di carattere primario.
A questi bisogni si è finora risposto, con successo, con iniziative di auto organizzazione del sociale, mentre è mancato un intervento pubblico organico, in primo luogo regionale, in grado di unire lo stanziamento di risorse a serie politiche di coordinamento e di indirizzo delle esperienze territoriali.
Alla luce di quanto premesso il presente progetto di legge, riconoscendo il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, si prefigge lo scopo di promuoverne la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità, attraverso la promozione, la diffusione e la valorizzazione delle Università della Terza Età e dei Centri di Aggregazione degli Anziani su tutto il territorio lombardo.
In particolare, si riconosce alle Università della terza età la molteplice finalità di:
1) promuovere la cultura, intesa come informazione, formazione permanente, mantenimento delle capacità intellettuali e critiche;
2) facilitare l'inserimento sociale delle persone anziane favorendo al tempo stesso l'integrazione fra le generazioni;
3) svolgere una funzione socio-sanitaria di prevenzione delle patologie fisiche e psicologiche legate all'invecchiamento.
La proposta indica le modalità attraverso le quali queste strutture, dotate di autonomia statutaria, concorrono agli obiettivi del Piano socio sanitario regionale riconoscendo negli Enti Locali, nel volontariato, nei sindacati e nel terzo settore i soggetti promotori e gestori. Tali soggetti per accedere ai contributi regionali dovranno iscriversi all'albo regionale appositamente istituito con la presente legge.
Il PdL definisce inoltre le competenze, attribuendo alla Regione il ruolo di indirizzo e coordinamento nei confronti di Enti locali e ASL responsabili dell'integrazione e dell'orientamento delle attività di U.T.E. e C.A.A. sul territorio.

ARTICOLI

Articolo 1 - Finalità e oggetto
1. La Regione promuove la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale delle persone anziane, valorizzandone le potenzialità creative, cognitive e umane:
a) riconosce nelle Università della Terza Età e nei Centri di Aggregazione degli Anziani luoghi di particolare rilievo per la promozione culturale e sociale delle persone anziane, in grado di favorire e/o preservare la loro integrazione nella realtà socioculturale delle comunità di appartenenza;
b) intende le U.T.E. e i C.A.A., oltre che come luoghi di produzione culturale, anche come presidi utili alla conservazione delle capacità intellettuali e critiche e più in generale alla prevenzione delle patologie fisiche e psicologiche legate all'invecchiamento.
2. In particolare, la presente legge:
a) contiene principi per la definizione delle U.T.E. e dei C.A.A. e la loro integrazione in reti regionali secondo le linee di politica sociale e gli obiettivi socioassistenziali definiti nella programmazione regionale;
b) determina la dimensione e disciplina le modalità del sostegno da parte della Regione e degli Enti locali alle U.T.E. e ai C.A.A. di cui alla lettera a) per la realizzazione di attività formative e/o culturali rivolte agli anziani.

Articolo 2 - Programmazione regionale
1. A partire dalle esperienze storicamente in atto, la Regione riconosce negli Enti Locali, nelle Università degli Studi, nelle associazioni di carattere culturale e in quelle di volontariato, nei sindacati dei pensionati, nelle istituzioni e nelle fondazioni culturali, i soggetti in grado di promuovere e di organizzare le Università della Terza Età e dei Centri di Aggregazione degli Anziani.
2. Le U.T.E. e i C.A.A. fondano la loro attività sui principi dell’autorganizzazione e dell’autogestione e si dotano a tal fine di un proprio statuto.
3. In particolare le U.T.E. concorrono attraverso un programma annuale di attività formative offerte ai cittadini anziani al raggiungimento degli obiettivi sociali della programmazione regionale mediante:
a) la realizzazione di corsi monografici o disciplinari, di laboratori; la promozione di studi, ricerche, iniziative di formazione permanente allo scopo di accrescere e diffondere la cultura per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini oltre che di favorire il mantenimento di protagonismo culturale, di capacità critica e partecipativa delle persone anziane coinvolte;
b) la realizzazione di iniziative ludiche e socio-ricreative atte a favorire la partecipazione sociale;
c) la promozione dell'integrazione tra le generazioni e il sostegno a iniziative di volontariato culturale e sociale.
4. I C.A.A. concorrono agli obiettivi del piano socio-sanitario regionale, mediante l'offerta annuale di spazi autogestiti per la promozione:
a) di incontri culturali, di conferenze, di seminari e di iniziative concrete di solidarietà, al fine di prevenire l’isolamento e facilitare l’inserimento delle persone nella vita relazionale della comunità;
b) dell'impegno civile dei cittadini mediante la produzione di iniziative a carattere sociale, culturale e ludico-ricreativo;
c) realizzare ogni altra forma di partecipazione non istituzionalizzata utile al rafforzamento del tessuto relazionale che ricomprenda i cittadini anziani.

Articolo 3 - Soggetti coinvolti
1. Le U.T.E. e i C.A.A., di cui alla presente legge, devono:
a) essere iscritti ad un apposito albo regionale da istituirsi a seguito dell'approvazione della presente legge, documentando il possesso dei requisiti e degli standards di cui all'articolo successivo;
b) avere sede nel territorio regionale;
c) svolgere attività per fini compatibili con la presente legge e formalizzati nello statuto da almeno due anni;
d) presentare un dettagliato programma annuale delle attività, corredato da un bilancio preventivo.
2. In aggiunta a quanto indicato al comma 1 le U.T.E. devono:
a) fornire documentazione relativa all'attività formativa svolta negli ultimi tre anni;
b) documentare i titoli o i curricula dei docenti.

Articolo 4 - Definizione di U.T.E. e di C.A.A. ai fini dell'assegnazione di contributi regionali alle attività annuali
1. In relazione a quanto dettato con l'articolo 3, sono iscritte nell'apposito albo regionale istituito con la presente legge, le Università della Terza Età che:
a) siano regolarmente costituite come associazioni o enti culturali, con statuti e regolamenti compatibili con il dettato dell'articolo 3 della presente legge regionale ovvero che siano strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operino nel settore o emanazione di Enti Locali o Università;
b) svolgano almeno da due anni un'attività di carattere formativo rivolta agli anziani e strutturata secondo un'offerta annuale complessivamente non inferiore alle 100 ore di aula;
c) abbiano un'utenza in prevalenza di anziani e in particolare possano documentare un'età media dei frequentanti superiore ai 55 anni;
d) si avvalgano dell'attività professionale di docenti laureati in misura non inferiore al 50% del totale dei docenti e di esperti, comunque validati dal possesso di un curriculum professionale adeguato;
e) abbiano autonomia finanziaria e dispongano di una regolare struttura amministrativa.
2. La Regione Lombardia si riserva di verificare annualmente, in relazione alla presentazione di richieste di contributo, il permanere del possesso dei requisiti descritti per l'iscrizione all'albo regionale delle U.T.E..
3. I C.A.A. possono a loro volta presentare richiesta di contributi regionali in relazione alla propria attività annuale di carattere culturale. In particolare i C.A.A. possono richiedere finanziamenti per:
a) la realizzazione di feste, incontri, seminari, lezioni, conferenze purchè su progetto e secondo finalità culturali o di socialità;
b) l'organizzazione di Centri di valorizzazione della memoria e di elaborazione e trasferimento delle esperienze;
c) la realizzazione di progetti di mobilitazione degli utenti dei C.A.A. attraverso la realizzazione volontaria di servizi "leggeri" alla persona, piccoli lavori di pubblica utilità approvati dalle rispettive Amministrazioni, la realizzazione di occasioni volte al rafforzamento della socialità e della partecipazione alla vita delle rispettive comunità.

Articolo 5 - Interventi regionali
1. In considerazione delle finalità di pubblico servizio socio-culturale richiamate nella presente legge le U.T.E. iscritte all'albo regionale ed i C.A.A. possono avvalersi di supporti forniti dalla Regione e dagli Enti locali per lo svolgimento della propria attività. Tali supporti consistono:
a) nella cessione in comodato di sedi e attrezzature proprie;
b) nella concessione di contributi finanziari per l’acquisto di attrezzature, per il funzionamento degli uffici e per la realizzazione di servizi;
c) nella concessione di contributi sull’attività prevista dal programma annuale di cui alla lettera d) articolo 3;
d) nell'attività di monitoraggio delle esperienze realizzate sul territorio regionale e di diffusione di studi, ricerche e indagini sulle iniziative di formazione delle persone anziane.
2. Le domande di iscrizione all'albo e comunque di ammissione ai contributi regionali devono essere presentate alla Giunta entro il 30 marzo di ogni anno.
3. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, indica il termine entro cui l’iniziativa o il progetto devono essere realizzati.
4. In particolare la Giunta delibera i criteri di concessione dei contributi in particolare considerando a consuntivo dell'anno precedente:
a) per le U.T.E. il numero dei corsi; le ore di aula; il numero degli utenti che abbiano compiuto i 55 anni di età; la complessità del piano annuale di attività e l'offerta di iniziative collaterali (laboratori di manipolazione, coro, banda, gruppo teatrale, turismo culturale); l'appartenenza a circuiti o a reti nazionali o regionali;
b) per i C.A.A. il numero di utenti coinvolti nelle iniziative e nelle occasioni di socialità; l'esistenza di progetti di volontariato e di pubblica utilità e il numero di anziani direttamente coinvolti sia come utenti che come volontari, la congruità con le politiche delle Amministrazioni Comunali.
5. La Giunta Regionale, a seguito di modifiche apportate al programma annuale può disporre conseguenti variazioni del contributo assegnato.
6. Il Consiglio Regionale disporrà annualmente il finanziamento delle iniziative e delle attività descritte nella presente legge, distinguendo nel totale delle attività finanziate l'importo da assegnare alla rete delle U.T.E. e quelle relativo ai C.A.A..
7. La Giunta Regionale svolge attività di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti locali e delle ASL per integrare, a livello locale, le U.T.E. e i C.A.A. nelle attività progettuali della programmazione regionale.

Articolo 6 - Accesso ai contributi
1 Per accedere ai contributi di cui al precedente articolo, le richieste dovranno essere corredate da:
a) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa;
b) relazione sulle attività svolte nell’anno accademico precedente, corredata di copie dei programmi, sussidi didattici eventualmente prodotti, elenco dei frequentanti, consuntivo finanziario;
c) indicazioni dei contributi, pubblici o privati, eventualmente ricevuti per le medesime iniziative;

Articolo 7 - Modalità di iscrizione e frequenza
1. L’iscrizione e la frequenza ai corsi delle Università della terza età sono libere, fatto salvo l’eventuale versamento di una compartecipazione individuale ai costi.
2. Le Università, al termine dell’anno accademico, potranno rilasciare attestati di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non avranno valore legale.

Articolo 8 - Norma finanziaria
1. Per la concessione dei contributi e dei supporti finalizzati al funzionamento delle strutture di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di 10 miliardi così ripartita L. 5 miliardi per le U.T.E. e L. 5 miliardi per le attività dei C.A.A..