Autorità regionali

Lo Stato è il centro dell’attività politica nazionale, ma ciascuna delle venti regioni italiane vanta specifici organi con compiti adibiti. Alcune regioni godono di un’autonomia maggiore delle altre. E’ il caso di regioni come Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dette regioni a statuto speciale, in virtù di caratteristiche particolari sia morfologiche (due delle regioni sono isole), che culturali. Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta sono due regioni con gran parte del proprio territorio a confine con altri Stati e entrambe culturalmente influenzate dal loro stato di confine.

La Forma di Governo Regionale: Consiglio Regionale

Ogni regione d’Italia, comunque, prevede tre principali organi di governo al proprio interno: il Consiglio Regionale, la Giunta regionale e il Presidente della regione. A seconda della forma di governo possiamo avere l’elezione diretta del Consiglio Regionale che nomina la Giunta e il relativo Presidente (forma assembleare) oppure quella presidenziale, con diretta elezione del Consiglio e del Presidente che nomina la Giunta. Il Consiglio Regionale approva e modifica lo Statuto Regionale e ha funzione legislativa, per cui legifera sulle materie di competenza esclusiva delle regioni e può proporre leggi in Parlamento, sempre nel limite delle proprie facoltà.

La Giunta Regionale e il Presidente

La Giunta Regionale è l’organo di governo della Regione e la sua durata, usualmente di cinque anni, è strettamente legata a quella della carica del Presidente. La Giunta ha funzioni distinte da quelle del Presidente e dei singoli assessori. Ha, infatti, competenze legislative, esecutive ed amministrative. Predispone, per esempio, il programma e i piani della Regione, gestisce i bilanci regionali (pluriennali e annuali). Inoltre, la Giunta coordina l’attività degli uffici regionali, capeggiati dai singoli assessori a seconda delle specifiche competenze. Può, in aggiunta, presentare disegni di legge da approvare in Consiglio.

Il Presidente della Regione rappresenta la regione, in maniera del tutto simile al Capo del Governo, presidente dell’esecutivo. I suoi compiti sono vari: deve presentare al Consiglio i disegni di legge provenienti dalla Giunta; indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo statuto; assegna, poi, le funzioni ad ogni assessore. Il Presidente, inoltre, nei limiti delle sue funzioni, adotta i decreti, particolari forme di provvedimenti amministrativi. Come rappresentante della sanità regionale, si occupa della sua stabilità e sicurezza. I Presidenti delle regioni a Statuto Speciale possono, infine, partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.