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Art. 6 - Prerogative

Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, Pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli Enti e le Aziende dipendenti e gli Uffici periferici dello Stato.

Il Difensore Civico interviene, su richiesta di chi vi ha interesse nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Difensore Civico non può intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria. Sospende inoltre ogni intervento nel caso abbia notizia che da parte dello stesso soggetto siano stati presentati, sulla stessa questione, successivi ricorsi ai soggetti sopra menzionati. Deve sospendere, altresì, ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria Penale.


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