Il Difensore Civico esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza, non è sottoposto alla forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'Ordinamento vigente. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
Il Difensore Civico può essere ascoltato, a sua richiesta, in ordine a particolari problemi inerenti la sua attività, dal Consiglio Comunale, dalle Commissioni consiliari, dalla Giunta comunale e dal Sindaco.
Gli organi di cui al precedente comma, gli uffici e i servizi possono rivolgersi al Difensore Civico per avere chiarimenti e suggerimenti.
Il funzionario o il dipendente che con dolo ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri di ufficio, è passibile di azioni disciplinari secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle Amministrazioni interessate e il Difensore Civico può richiedere l'attivazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.