La legge 53 dell'8 marzo 2000 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» ha il merito di intervenire nella quotidianità della nostra vita con lo scopo di renderla più «giusta»; di permettere un'armonia tra lavoro e famiglia, tra tempo di cura e formazione; di incoraggiare la condivisione totale dei figli da parte del padre e della madre. Le donne della sinistra si erano poste questo obiettivo quando ancora i Democratici di sinistra non esistevano, quando il loro compito era quello di fare opposizione e non quello di essere forza di governo. è del 1987 un convegno dal titolo «Le donne cambiano i tempi» nel quale si possono ritrovare parole d'ordine, temi e intenzioni che hanno trovato spazio in iniziative di legge dei Democratici di Sinistra e dei governo di centrosinistra. Tredici anni fa si cominciava a parlare di flessibilità, parola cara a molti oggi, di una flessibilità amica non soltanto dei tempi dell’impresa, ma anche di quelli della vita. Senza l'impegno delle parlamentare del Gruppo dei Democratici di Sinistra, che hanno condiviso la battaglia fin dall'inizio, questa legge, che reca una data così cara alle donne come l'8 marzo, e che è destinata a cambiare la vita di tante donne e di tanti uomini, ma anche di tanti bambini e di tanti portatori di handicap, non avrebbe visto la luce. Per ottenere questo risultato è stato necessario un governo di centrosinistra, c'è voluta la vittoria dell'Ulivo che aveva inserito tra i punti cardine dei suo programma anche l'approvazione di queste norme. Come Gruppo parlamentare abbiamo voluto illustrare e spiegare gli articoli che la compongono e che saranno letti da donne e da uomini, nella loro veste di amministratori locali, di lavoratrici e di lavoratori, di cittadine e di cittadini.

Finalità

  Questa legge è stata voluta per promuovere un equilibrio tra il tempo dedicato al lavoro, quello che serve per la cura della famiglia, quello necessario alla formazione e quello indispensabile alla vita di relazione. Per tutto questo nascono i congedi dal lavoro per i genitori e si estende il sostegno per quelli che hanno figli portatori di handicap; si destina tempo alla formazione per tutto l'arco della vita e si allarga quello già esistente; si coordinano i tempi di funzionamento delle città e si promuove l'uso delle ore disponibili per fini di solidarietà sociale.  

Campagne informative

Il Ministero per la Solidarietà sociale e il Ministero dei lavoro dovranno occuparsi, attraverso apposite campagne informative, della divulgazione delle norme di questa legge.  

Congedi dei genitori

L'articolo 3 costituisce una integrazione alla Legge di tutela delle lavoratrici madri (la 1204 dei 1971). La gran- de novità è l'affermazione che il diritto ai congedi famigliari appartiene alle madri e ai padri. Le innovazioni contenute in questo articolo sono importanti e destinate a cambiare i modelli di famiglia e di lavoro a cui siamo abituati. Mettendo in campo una visione paritaria della vita familiare, è garantito il diritto per ciascun genitore di assentarsi dal lavoro. La legge dispone che nei primi otto anni di vita dei bambino ciascun genitore possa lasciare il lavoro per dedicarsi a lui. I genitori hanno a disposizione dieci mesi. Non più di sei mesi per la madre e non più di sei mesi per il padre.

Per incentivare la possibilità per l'uomo di destinare il tempo abitualmente di lavoro al proprio figlio, la legge dispone che il padre che utilizza almeno tre mesi di congedo, può arrivare a cumularne complessivamente sette al posto di sei, innalzando quindi il limite massimo di congedo familiare totale a undici mesi.  

Malattia del bambino

Riguarda entrambi i genitori anche la malattia del bambino, per questo ciascun genitore ha diritto a 5 giorni l'anno da utilizzare, sempre fino al compimento dell'ottavo anno. Da zero a tre anni, invece, confermando le norme della legge n. 1204 dei 1971, i genitori possono assentarsi ogni volta che si rende necessario, provando, naturalmente, tale necessità. Durante questi periodi di riposo, la lavoratrice e il lavoratore non perdono la loro copertura contributiva .

Parto plurimo

Nel caso di un parto plurimo, i periodi di riposo (due ore giornaliere nel primo anno di vita dei bambino) sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.  

 

Le norme in vigore

Della Legge di tutela delle lavoratrici madri restano in vigore norme senza le quali ormai ci sembrerebbe impossibile andare avanti (l'80% dei salario durante il periodo di astensione obbligatoria prima e dopo il parto), e se ne aggiungono altre che riguardano il trattamento economico e previdenziale dell'astensione facoltativa. Fino al terzo anno di vita dei bambino i genitori possono lasciare il lavoro per l'astensione facoltativa per un periodo di complessivi sei mesi durante i quali non perdono i contributi previdenziali figurativi e mantengono il 30% della retribuzione. Fino al compimento dell'ottavo anno dei bambino, manterrà un'indennità pari al 30% il lavoratore o la lavoratrice il cui reddito sia inferiore a 2,5 volte l'importo dei trattamento minimo di pensione.

Per evitare calcoli difficilissimi, vale la pena quantificare questo 2,5. Hanno diritto all'indennità i lavoratori che percepiscono un salario pari a quello di una lavoratrice tessile: circa un milione e mezzo.

Tutto quanto disposto in questo articolo vale anche per i genitori adottivi e affidatari. Se, al momento dell'affidamento e dell'adozione, il bambino ha un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso dei piccolo nella nuova famiglia.

Le lavoratrici a domicilio o le addette ai servizi domestici e familiari hanno diritto a percepire l'80% dei salario durante il periodo di astensione obbligatoria.  

Congedi per eventi e cause particolari

Quest'articolo guarda all'intera famiglia e non soltanto alla cura dei bambini. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di morte o grave infermità dei coniuge, di un parente entro il secondo grado o dei convivente (basta una certificazione anagrafica). In caso di documentata e grave infermità, la lavoratrice e il lavoratore possono concordare coi datore di lavoro un'organizzazione diversa dei tempi di lavoro.

Per gravi e documentati motivi familiari si può ottenere un congedo continuativo o frazionato fino a due anni. In questo periodo si può mantenere il posto di lavoro, ma non si ha diritto ad alcuna retribuzione né si può svolgere qualsiasi altra attività. Per quello che riguarda i contributi previdenziali, tocca al lavoratore decidere se versarli volontariamente, perché i due anni non valgono né per l'anzianità di servizio né a fini pensionistici

Congedi per la formazione

I dipendenti, pubblici o privati, che da almeno cinque anni prestano servizio nella stessa azienda o amministrazione possono ottenere per la formazione non più di undici mesi di congedo, nell'arco dell'intera vita lavorativa: per finire le scuole dell'obbligo, per conseguire il diploma delle scuole superiori o la laurea o anche per frequentare attività formative diverse da quelle poste in essere dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo per la formazione, che non vale come anzianità di servizio, il dipendente mantiene il diritto al posto di lavoro, ma non la retribuzione. I contributi possono essere riscattati dal lavoratore stesso secondo i criteri della contribuzione volontaria. In caso di grave malattia, adeguatamente documentata, intervenuta durante questo periodo, si sospende il congedo.

La richiesta di congedo può non essere accolta dal datore di lavoro per comprovati problemi di organizzazione e quindi spostata ad un altro periodo. Sono i contratti collettivi di lavora a disciplinarne tempi, percentuali e termini.

Congedi per la formazione continua

Questo è un articolo che, pur riconoscendo un diritto, ne demanda ad atti successivi la fruibilità. Riconosciuto, dunque, il diritto alla formazione per tutto l'arco della vita, sono poi lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, la contrattazione collettiva, i piani aziendali, a doversene far carico.

Per quanto riguarda il finanziamento, è il Fondo interprofessionale per la formazione continua a fornire i fondi per gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali, mentre ci sono 30 miliardi annui dei Fondo per l'occupazione destinati a progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono riduzioni d'orario, o a progetti presentati direttamente dai lavoratori.  

Anticipazione del trattamento di fine rapporto

Si può ottenere l'anticipo dei Tfr, cioè della liquidazione, per usufruirne nei periodi di congedo e si prevede la possibilità che anche le forme pensionistiche complementari pensino ad anticipazioni di tale tipo

Prolungamento dell'età pensionabile

Chi usufruisce dei congedo può prolungare dello stesso periodo l'età della pensione, anche derogando a quanto si dispone per l'età di pensionamento obbligatoria. Occorre però informarne il datore di lavoro sei mesi prima rispetto alla data prevista per l'andata in pensione.  

Misure a sostegno della flessibilità di orario

Per incentivare una flessibilità dei lavoro, che renda più facile conciliare il tempo dedicato al lavoro e quello di vita, sono destinati 40 miliardi all'anno, a partire dal 2000, che servono per i contributi da destinare alle imprese che applicano accordi che vanno in questa direzione. Almeno 20 di questi 40 miliardi sono riserva- ti alle aziende medio-piccole, quelle che hanno meno di 50 dipendenti.

Sono meglio specificate le forme di flessibilità da incentivare: si tratta di progetti che aiutano la lavoratrice-madre o il lavoratore-padre ad ottenere orari ridotti, part-time, banca-ore, orari concentrati, telelavoro e lavoro a domicilio in caso abbiano bambini con meno di 8 anni, o meno di 12 qualora si tratti di minori in affidamento o adozione. E ancora: programmi di formazione che servano a reinserirsi dopo il periodo di congedo oppure progetti che consentano di sostituire il titolare di un'impresa o il lavoratore autonomo che usufruisca di un periodo di congedo.  

Sostituzione di lavoratori in astensione

Si possono assumere lavoratori a tempo determinato in sostituzione di quelli che hanno richiesto il congedo, anche un mese prima dell'inizio dei periodo di astensione. Alle aziende con meno di 20 dipendenti che fanno la scelta di assumere per sostituire è concesso uno sgravio contributivo dei 50%. Nelle aziende in cui ci siano lavoratrici autonome si possono fare contratti a tempo determinato con le stesse agevolazioni descritte fino al compimento di un anno dei bambino, anche adottato o in affidamento, per la lavoratrice o il lavoratore che hanno chiesto e ottenuto il congedo.

 

Parti prematuri

Qualora il parto avvenga prima dei previsto, i giorni di astensione obbligatoria pre-parto non goduti si aggiungono a quelli obbligatori post-parto. Ma non bisogna dimenticare di presentare un certificato che attesti, entro 30 giorni, la data dei parto.

 

Flessibilità dell'astensione obbligatoria

L'astensione obbligatoria dal lavoro, come sappiano, riguarda un periodo di cinque mesi: due prima e tre dopo il parto. La flessibilità introdotta da questa legge permette che si lasci il lavoro un mese prima e si torni quattro mesi dopo. Tutto questo, naturalmente, a condizione che dei medici specialisti o quelli dei Servizio sanitario nazionale attestino che questa scelta non danneggia il nascituro.

Astensione dal lavoro dei padre lavoratore

Quelli che sono i diritti di una madre, nell'astensione post-parto, si trasferiscono al padre nei casi di morte o di grave infermità della madre, di abbandono o di affida- mento esclusivo dei bambino al padre. Si trasferiscono al padre anche gli altri diritti di riposo normalmente usufruiti dalla madre, fino al compimento di un anno dei piccolo, compreso quello dei divieto di licenziamento.

 

Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri

Anche le lavoratrici madri appartenenti alla polizia municipale godono dei diritti concessi alle poliziotte.

Testo unico

Si rende necessario un testo unico, che il Governo è impegnato ad emanare, che dia organicità alla materia perché questa legge modifica e amplia altre norme già esistenti, tra le quali la citata legge di tutela delle lavoratrici-madri e quella sull'handicap.

 

Statistiche ufficiali dei tempi di vita

Sarà l'istat, Istituto Nazionale di Statistica, a rilevare, ogni cinque anni, come cambiano le abitudini degli italiani rispetto all'uso dei tempo.

 

Conservazione del posto di lavoro

Chi usufruisce dei congedi ha il diritto sia alla conservazione dei posto di lavoro che quello di tornare a lavorare nello stesso luogo, nello stesso Comune e con la stessa mansione che aveva prima dei congedo. Il diritto viene mantenuto fino al compimento di un anno del bambino.

Disposizioni in materia di recesso

Non ha alcun valore il licenziamento causato dalla domanda o dall'aver ottenuto il periodo di congedo. La richiesta di dimissioni dei lavoratore o della lavoratrice durante questo periodo dovrà essere convalidata dall'ispettorato dei lavoro.

Portatori di handicap

I permessi mensili per assistere i portatori di handicap, già disciplinati dalla legge n. 104 dei 1992, sono coperti da contribuzione figurativa. Tutto quanto disposto dall'art. 33 della legge sull'handicap viene esteso a chi si occupa con continuità o esclusivamente di un parente portatore di handicap, entro il terzo grado, anche nel caso non sia convivente.

Copertura finanziaria

Per rendere possibile quanto disposto in questa legge servono, e sono stati individuati, 298 miliardi nel 2000.

Compiti delle Regioni

Un ruolo fondamentale nella definizione di orari «amici della vita» spetta alle Regioni che hanno sei mesi di tempo per definire, con proprie leggi, norme per il coordinamento da parte dei Comuni degli orari dei negozi, dei servizi pubblici o per la promozione dell'utilizzo dei tempo a fini sociali. Per questo le Regioni hanno a disposizione delle risorse: 15 miliardi di lire a partire dal 2001. Questi fondi possono essere impiegati per ricerca sociale, comunicazione, formazione di personale e quant'altro possa essere utile a definire la migliore organizzazione dei tempi.

Compiti dei Comuni

I Comuni che hanno oltre 30 mila abitanti, o anche quel- li più piccoli che si associno, organizzano i loro orari coordinando quelli degli uffici pubblici a quelli dei negozi o delle scuole.

Piano territoriale degli orari

Ogni comune deve avere un responsabile in materia di tempi e orari. Quelli più piccoli possono istituire ugual- mente un apposito ufficio associandosi. l@: il sindaco - o un responsabile, nel caso di Comuni con più di 30 mila abitanti - ad elaborare le linee guida dei Piano consultando le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, le associazioni. Nell'istituzione di questo Piano territoriale degli orari, si deve tener conto delle specificità della città in questione, dei traffico, dei tipo di attività commerciale, della situazione degli uffici pubblici periferici e centrali. Il Piano deve essere approvato dal Consiglio comunale.

Tavolo di concertazione

I progetti contenuti nel Piano vanno applicati e verificati, e sono il sindaco stesso o il responsabile dell'ufficio a partecipare al tavolo di concertazione composto anche dal prefetto, dal presidente della Provincia, dai presi denti delle Comunità montane, da un dirigente in rappresentanza delle amministrazioni non statali coinvolte, dai rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, dal provveditore agli studi e dai responsabili delle aziende di trasporto. In caso di emergenze il sindaco può ottenere ordinanze che modifichino gli orari disposti.

Orari della pubblica amministrazione

L'articolazione degli orari degli uffici pubblici deve tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono o lavorano nel territorio o comunque lo utilizzano. Gli uffici pubblici possono garantire prestazioni e informazioni, negli orari di chiusura al pubblico, attraverso l'informatizzazione ed una procedura più snella dei servizi.

Banche dei tempi

L una nuova forma di deposito. Chi vuole può mettere a disposizione ore della propria giornata per impieghi di mutua solidarietà. Si può trattare di singoli o di associazioni. Gli enti locali possono sostenere e favorire queste «banche dei tempo» disponendo l'utilizzo di locali e organizzando attività di informazione. In molti Comuni questo già avviene; conviene informarsi della situazione nella propria città.

Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città

Questo Fondo ha una disponibilità di 15 miliardi annui, a partire dal 2001, per organizzare orari delle città «amici» dei cittadini. Quando il Piano territoriale degli orari viene approvato dal Consiglio comunale, il sindaco che voglia concorrere alla distribuzione delle risorse, deve comunicarlo alla Regione che a sua volta lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe).

 

Oggi una nuova legge interviene nella tutela della salute dentro le nostre case e prevede l'assicurazione obbligatoria per il lavoro casalingo e la tutela di chi, a causa di un infortunio domestico, diventa portatore di handicap.

La legge 493 dei 3 dicembre '99 dal titolo «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestica costituisce un altro passaggio del cammino intrapreso dal governo di centrosinistra sulla strada degli interventi in campo sociale e familiare, per una nuova politica per la famiglia, con nuclei domestici sempre più variamente composti e sempre più con esigenze diverse. Una legge che parte da un principio fondamentale, quello dei riconoscimento, sociale prima ed economico poi, del lavoro dentro le case. Lavoro svolto quasi esclusivamente dalle donne di cui, grazie anche al supporto legislativo, non si potrà più dire la frase troppe volte ascoltata. «non fa niente, è una casalinga».

Questa legge si è posta l'obiettivo di affrontare sia il problema dei rischi nell'attuale sistema di organizzazione della vita domestica che quello degli incidenti che si consumano dentro le nostre abitazioni e che non possono essere affrontati, come è avvenuto finora, dal principio generale di tutela della salute previsto nella Costituzione; rappresenta, inoltre, un riconosci- mento del diritto alla salute delle donne ed è stata fortemente sostenuta dalle parlamentari dei Gruppo dei Democratici di Sinistra.

Siamo certi che, anche se i lettori di questa illustrazione non saranno in 7 milioni e 300 mila (tanti sono í soggetti interessati secondo la relazione tecnica che accompagnò la presentazione del disegno di legge del governo), molti uomini e molte donne la utilizzeranno per rendere più sicuro e protetto il loro lavoro. A cominciare da quanti hanno un reddito basso (9 milioni all'anno) o da quei nuclei familiari che devono contare su 18 milioni, per i quali il premio dell'assicurazione è a totale carico dello Stato.

Finalità

La legge promuove iniziative utili a tutelare la sicurezza e la salute di chi si occupa dei lavori domestici (senza naturalmente vincoli di subordinazione e senza essere per questo pagato), mettendo in campo una serie di iniziative che servono a prevenire gli incidenti e prevedendo l'istituzione di un'assicurazione per chi rimane vittima di un infortunio mentre svolge i lavori domestici.

Riordino della disciplina in materia

di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione

Anche in questo caso, come in molti altri, c'è bisogno di un Testo unico, che riordini tutte le norme che intervengono sul tema, che dovrà essere pronto entro il novembre dei 2000.

Funzione del Servizio sanitario nazionale

E’ il Servizio sanitario a dover promuovere, a livello territoriale, campagne di informazione e di educazione che permettano di conoscere quali sono le cause che rendo- no malsano e pericoloso il lavoro casalingo. Questo arti- colo rimanda all'attività di informazione e di educazione;

vengono individuati gli interlocutori che aiuteranno il Ministero della Sanità a rendere più incisivo il proprio compito: sono i Dipartimenti per la prevenzione di ogni Azienda sanitaria locale, insieme al servizio materno-

Infantile e alla medicina di base a dover realizzare qualsiasi intervento che possa prevenire o individuare cause di infortuni dentro le case, a cominciare dalle iniziative di educazione sanitaria.

Sistema informativo

Ad un anno dall'approvazione della legge, sarà operativo presso l'istituto superiore di sanità un sistema per la raccolta dei dati che serviranno a stilare una relazione annuale sul numero e sulle cause degli incidenti in casa.

Attività di informazione e di educazione

Il Ministero della Sanità, sentita tutta una serie di interlocutori (dalle Regioni alle Province autonome, ai Ministeri dei Lavoro, della Pubblica Istruzione e delle Pari opportunità) dovrà emanare i decreti necessari per le campagne di prevenzione nazionale.

Assicurazione contro gli infortuni

in ambito domestico

Lo Stato riconosce e tutela il lavoro domestico e riconosce i vantaggi che l'intera collettività trae da questa attività.

Per definire meglio cosa si intenda, viene specificato che, per essere tra i soggetti coinvolti dalla norma, non bisogna essere né subordinati, né pagati; che si può trattare di attività domestica o di cura delle persone; che per «ambito domestico» si intendono i vari immobili dove dimora la famiglia e, qualora si viva in un condominio, anche le parti comuni condominiali; che non bisogna svolgere altre attività che rendano obbligatoria l'iscrizione presso forme di previdenza sociale.

Assicurazione obbligatoria

Siamo arrivati all'istituzione dell'assicurazione obbligato- ria per la tutela dal rischio di incidenti domestici o per invalidità permanente derivata proprio dal lavoro svolto in casa. L'assicurazione è gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (inail). Devono stipulare l'assicurazione tutte le persone comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono esclusivamente lavoro domestico.

L'assicurazione comprende gli incidenti che comportano un'invalidità permanente dei 33% e non gli infortuni avvenuti all'estero; dunque, se il nucleo a familiare possiede una casa fuori dal confine nazionale, un eventuale incidente che lì avvenga non è coperto dal- l'assicurazione obbligatoria. Passato un anno dall'approvazione della legge, e qualora vi siano i fondi necessari, il ministro dei Lavoro dispone con un eventuale decreto l'inclusione nell'assicurazione obbligatoria dei casi di infortunio mortale.

Premi assicurativi

L'assicurazione obbligatoria costa 25 mila lire all'anno e viene pagata dallo Stato nel caso dei reddito singolo fino a 9 milioni all'anno o fino a 18 milioni per i nuclei familiari.

Prestazioni

La rendita verrà calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla soglia minima retributiva annua prevista per i lavoratori dell'industria, che oggi corrisponde a lire 21.382.000.

Fondo autonomo speciale e Comitato amministratore

Per far fronte alle necessità finanziarie derivanti da questa nuova assicurazione, viene istituito presso l'inail un Fondo speciale con contabilità separata, gestito da un apposito Comitato amministratore che vigila sull'afflusso dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni. Eventuali eccedenze dei Fondo sono utilizzate per la prevenzione e l'informazione degli infortuni.

Disposizioni finali

Si tratta di un vero e proprio articolo tecnico nel quale sono definiti e tempi e modi di istituzione dei Fondo, dei Comitato amministratore o dell'anagrafe comunale che identifica i soggetti obbligati all'assicurazione.

Disposizioni finanziarie

Per applicare questa legge sono stanziati, per i'anno in corso, 42 miliardi.

idee in cammino

Pubblicazione mensile a cura dell'Ufficio comunicazione dei Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-I'Ulivo della Camera dei Deputati (Enrico Menduni, Sandra Giangreco, Gianna Pecorari, Andrea Taniiii). Hanno collaborato a questo numero: Fernanda Alvaro, Alvise Bompensi, Ugo Esposito e Alberto Ottanelli.

Anno Il], n. 1-3, gennaio marzo 2000. registrazione dei Tribunale di Roma n. 135 dei 7 aprile 1998.

Direttore Responsabile: Enrico Menduni. Editore: Teofilo Ruffa, Via dei Piceni 25, 00185 Roma. Direzione, redazione e sede amministrativa: Via Uffici dei Vicario 21, 00186 Roma. Tel. (0039) 06.67.60.87.27 - 06.67.60.87.29