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La legge 53 dell'8 marzo 2000 «Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città» ha il merito di intervenire nella
quotidianità della nostra vita con lo scopo di renderla più «giusta»;
di permettere un'armonia tra lavoro e famiglia, tra tempo di cura e
formazione; di incoraggiare la condivisione totale dei figli da parte
del padre e della madre. Le donne della sinistra si erano poste questo
obiettivo quando ancora i Democratici di sinistra non esistevano, quando
il loro compito era quello di fare opposizione e non quello di essere
forza di governo.
è del 1987 un convegno dal titolo «Le donne cambiano i tempi» nel quale
si possono ritrovare parole d'ordine, temi e intenzioni che hanno
trovato spazio in iniziative di legge dei Democratici di Sinistra e dei
governo di centrosinistra. Tredici anni fa si cominciava a parlare di
flessibilità, parola cara a molti oggi, di una flessibilità amica non
soltanto dei tempi dell’impresa, ma anche di quelli della vita.
Senza l'impegno delle parlamentare del Gruppo dei Democratici di Sinistra, che
hanno condiviso la battaglia fin dall'inizio, questa legge, che reca una
data così cara alle donne come l'8 marzo, e che è destinata a cambiare
la vita di tante donne e di tanti uomini, ma anche di tanti bambini e di
tanti portatori di handicap, non avrebbe visto la luce.
Per ottenere questo risultato è stato necessario un governo di
centrosinistra, c'è voluta la vittoria dell'Ulivo che aveva inserito
tra i punti cardine dei suo programma anche l'approvazione di queste
norme.
Come Gruppo parlamentare abbiamo voluto illustrare e spiegare gli articoli
che la compongono e che saranno letti da donne e da uomini, nella loro
veste di amministratori locali, di lavoratrici e di lavoratori, di
cittadine e di cittadini.
Finalità
Questa legge è stata voluta per promuovere un equilibrio tra il tempo dedicato
al lavoro, quello che serve per la cura della famiglia, quello
necessario alla formazione e quello indispensabile alla vita di
relazione. Per tutto questo nascono i congedi dal lavoro per i genitori
e si estende il sostegno per quelli che hanno figli portatori di
handicap; si destina tempo alla formazione per tutto l'arco della vita e
si allarga quello già esistente; si coordinano i tempi di funzionamento
delle città e si promuove l'uso delle ore disponibili per fini di
solidarietà sociale. Campagne informative Il
Ministero per la Solidarietà sociale e il Ministero dei lavoro dovranno
occuparsi, attraverso apposite campagne informative, della divulgazione
delle norme di questa legge. Congedi dei genitori L'articolo
3 costituisce una integrazione alla Legge di tutela delle lavoratrici
madri (la 1204 dei 1971). La gran- de novità è l'affermazione che il
diritto ai congedi famigliari appartiene alle madri e ai padri. Le
innovazioni contenute
in questo articolo sono importanti e destinate a cambiare i modelli di
famiglia e di lavoro a cui siamo abituati. Mettendo in campo una visione
paritaria della vita familiare, è garantito il diritto per ciascun
genitore di assentarsi dal lavoro. La legge dispone che nei primi otto
anni di vita dei bambino ciascun genitore possa lasciare il lavoro per
dedicarsi a lui. I genitori hanno a disposizione dieci mesi. Non più di
sei mesi per la madre e non più di sei mesi per il padre. Per
incentivare la possibilità per l'uomo di destinare il tempo
abitualmente di lavoro al proprio figlio, la legge dispone che il padre
che utilizza almeno tre mesi di congedo, può arrivare a cumularne
complessivamente sette al posto di sei, innalzando quindi il limite
massimo di congedo familiare totale a undici mesi. Malattia del bambino Riguarda
entrambi i genitori anche la malattia del bambino, per questo ciascun
genitore ha diritto a 5 giorni l'anno da utilizzare, sempre fino al
compimento dell'ottavo anno. Da zero a tre anni, invece, confermando le
norme della legge n. 1204 dei 1971, i genitori possono assentarsi ogni
volta che si rende necessario, provando, Parto plu Nel
caso di un parto plurimo, i periodi di riposo (due ore giornaliere nel
primo anno di vita dei bambino) sono raddoppiati e le ore aggiuntive
possono essere utilizzate anche dal padre.
Le norme in vigore Della Legge di tutela delle
lavoratrici madri restano in vigore norme senza le quali ormai ci
sembrerebbe impossibile andare avanti (l'80% dei salario durante il
periodo di astensione obbligatoria prima e dopo il parto), e se ne
aggiungono altre che riguardano il trattamento economico e previdenziale
dell'astensione facoltativa. Fino al terzo anno di vita dei bambino i
genitori possono lasciare il lavoro per l'astensione facoltativa per un
periodo di complessivi sei mesi durante i quali non perdono i contributi
previdenziali figurativi e mantengono il 30% della retribuzione. Fino al
compimento dell'ottavo anno dei bambino, manterrà un'indennità pari al
30% il lavoratore o la lavoratrice il cui reddito sia inferiore a 2,5
volte l'importo dei trattamento minimo di pensione. Per evitare calcoli difficilissimi,
vale la pena quantificare questo 2,5. Hanno diritto all'indennità i
lavoratori che percepiscono un salario pari a quello di una lavoratrice
tessile: circa un milione e mezzo. Tutto quanto disposto in questo
articolo vale anche per i genitori adottivi e affidatari. Se, al momento
dell'affidamento e dell'adozione, il bambino ha un'età compresa tra i 6
e i 12 anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato
nei primi tre anni dall'ingresso dei piccolo nella nuova famiglia. Le lavoratrici a domicilio o le
addette ai servizi domestici e familiari hanno diritto a percepire l'80%
dei salario durante il periodo di astensione obbligatoria. Congedi per eventi e cause particolari Quest'articolo guarda all'intera
famiglia e non soltanto alla cura dei bambini. La lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni
lavorativi in caso di morte o grave infermità dei coniuge, di un
parente entro il secondo grado o dei convivente (basta una
certificazione anagrafica). In caso di documentata e grave infermità,
la lavoratrice e il lavoratore possono concordare coi datore di lavoro
un'organizzazione diversa dei tempi di lavoro. Per gravi e documentati motivi familiari si può ottenere un congedo continuativo o frazionato fino a due anni. In questo periodo si può mantenere il posto di lavoro, ma non si ha diritto ad alcuna retribuzione né si può svolgere qualsiasi altra attività. Per quello che riguarda i contributi previdenziali, tocca al lavoratore decidere se versarli volontariamente, perché i due anni non valgono né per l'anzianità di servizio né a fini pensionistici Congedi
per la formazione I
dipendenti, pubblici o privati, che da almeno cinque anni prestano
servizio nella stessa azienda o amministrazione possono ottenere per la
formazione non più di undici mesi di congedo, nell'arco dell'intera
vita lavorativa: per finire le scuole dell'obbligo, per conseguire il
diploma delle scuole superiori o la laurea o anche per frequentare
attività formative diverse da quelle poste in essere dal datore di
lavoro. Durante
il periodo di congedo per la formazione, che non vale come anzianità di
servizio, il dipendente mantiene il diritto al posto di lavoro, ma non
la retribuzione. I contributi possono essere riscattati dal lavoratore
stesso secondo i criteri della contribuzione volontaria. In caso di
grave malattia, adeguatamente documentata, intervenuta durante questo
periodo, si sospende il congedo. La richiesta di congedo può non essere accolta dal datore di lavoro per comprovati problemi di organizzazione e quindi spostata ad un altro periodo. Sono i contratti collettivi di lavora a disciplinarne tempi, percentuali e termini. Congedi per la formazione continua Questo
è un articolo che, pur riconoscendo un diritto, ne demanda ad atti
successivi la fruibilità. Riconosciuto, dunque, il diritto alla
formazione per tutto l'arco della vita, sono poi lo Stato, le Regioni,
gli Enti locali, la contrattazione collettiva, i piani aziendali, a
doversene far carico. Per
quanto riguarda il finanziamento, è il Fondo interprofessionale per la
formazione continua a fornire i fondi per gli interventi formativi che
rientrano nei piani aziendali o territoriali, mentre ci sono 30 miliardi
annui dei Fondo per l'occupazione destinati a progetti di formazione dei
lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono riduzioni
d'orario, o a progetti presentati direttamente dai lavoratori. Anticipazione del trattamento Si può ottenere l'anticipo dei Tfr, cioè della liquidazione, per usufruirne nei periodi di congedo e si prevede la possibilità che anche le forme pensionistiche complementari pensino ad anticipazioni di tale tipo
Prolungamento dell'età pensionab Chi
usufruisce dei congedo può prolungare dello stesso periodo l'età della
pensione, anche derogando a quanto si dispone per l'età di
pensionamento obbligatoria. Occorre però informarne il datore di lavoro
sei mesi prima rispetto alla data prevista per l'andata in pensione. Misure a sostegno della flessibilità Per incentivare una flessibilità dei
lavoro, che renda più facile conciliare il tempo dedicato al lavoro e
quello di vita, sono destinati 40 miliardi all'anno, a partire dal 2000,
che servono per i contributi da destinare alle imprese che applicano
accordi che vanno in questa direzione. Almeno 20 di questi 40 miliardi
sono riserva- ti alle aziende medio-piccole, quelle che hanno meno di 50
dipendenti. Sono meglio specificate le forme di
flessibilità da incentivare: si tratta di progetti che aiutano la
lavoratrice-madre o il lavoratore-padre ad ottenere orari ridotti,
part-time, banca-ore, orari concentrati, telelavoro e lavoro a domicilio
in caso abbiano bambini con meno di 8 anni, o meno di 12 qualora si
tratti di minori in affidamento o adozione. E ancora: programmi di
formazione che servano a reinserirsi dopo il periodo di congedo oppure
progetti che consentano di sostituire il titolare di un'impresa o il
lavoratore autonomo che usufruisca di un periodo di congedo. Sostituzione di lavoratori in
astensione Si
possono assumere lavoratori a tempo determinato in sostituzione di
quelli che hanno richiesto il congedo, anche un mese prima dell'inizio
dei periodo di astensione. Alle aziende con meno di 20 dipendenti che
fanno la scelta di assumere per sostituire è concesso uno sgravio
contributivo dei 50%. Nelle aziende in cui ci siano lavoratrici autonome
si possono fare contratti a tempo determinato con le stesse agevolazioni
descritte fino al
Parti
prematuri Qualora il parto avvenga prima dei previsto, i giorni di astensione obbligatoria pre-parto non goduti si aggiungono a quelli obbligatori post-parto. Ma non bisogna dimenticare di presentare un certificato che attesti, entro 30 giorni, la data dei parto.
Flessibilità dell'astensione
obbligatoria L'astensione
obbligatoria dal lavoro, come sappiano, riguarda un periodo di cinque
mesi: due prima e tre dopo il parto. La flessibilità introdotta da
questa legge permette che si lasci il lavoro un mese prima e si torni
quattro mesi dopo. Tutto questo, naturalmente, a condizione che dei
medici specialisti o quelli dei Servizio sanitario nazionale attestino
che questa scelta non danneggia il nascituro. Astensione dal lavoro dei padre
lavoratore Quelli che sono i diritti di una madre, nell'astensione post-parto, si trasferiscono al padre nei casi di morte o di grave infermità della madre, di abbandono o di affida- mento esclusivo dei bambino al padre. Si trasferiscono al padre anche gli altri diritti di riposo normalmente usufruiti dalla madre, fino al compimento di un anno dei piccolo, compreso quello dei divieto di licenziamento.
Estensione di norme a specifiche Anche le lavoratrici madri appartenenti
alla polizia municipale godono dei diritti concessi alle poliziotte. Testo unico Si
rende necessario un testo unico, che il Governo è impegnato ad emanare,
che dia organicità alla materia perché questa legge modifica e amplia
altre norme già esistenti, tra le quali la citata legge di tutela delle
lavoratrici-madri e quella sull'handicap.
Statistiche ufficiali dei tempi di vita Sarà
l'istat, Istituto Nazionale di Statistica, a rilevare, ogni cinque anni,
come cambiano le abitudini degli italiani rispetto all'uso dei tempo.
Conservazione del posto di lavoro Chi
usufruisce dei congedi ha il diritto sia alla conservazione dei posto di
lavoro che quello di tornare a lavorare nello stesso luogo, nello stesso
Comune e con la stessa mansione che aveva prima dei congedo. Il diritto Disposizioni in materia di recesso Non ha alcun valore il licenziamento causato dalla domanda o dall'aver ottenuto il periodo di congedo. La richiesta di dimissioni dei lavoratore o della lavoratrice durante questo periodo dovrà essere convalidata dall'ispettorato dei lavoro. Portatori di handicap I
permessi mensili per assistere i portatori di handicap, già
disciplinati dalla legge n. 104 dei 1992, sono coperti da contribuzione
figurativa. Copertura finanziaria Per rendere possibile quanto disposto in questa legge servono, e sono stati individuati, 298 miliardi nel 2000.
Compiti delle Regioni Un ruolo fondamentale nella definizione di orari «amici della vita» spetta alle Regioni che hanno sei mesi di tempo per definire, con proprie leggi, norme per il coordinamento da parte dei Comuni degli orari dei negozi, dei servizi pubblici o per la promozione dell'utilizzo dei tempo a fini sociali. Per questo le Regioni hanno a disposizione delle risorse: 15 miliardi di lire a partire dal 2001. Questi fondi possono essere impiegati per ricerca sociale, comunicazione, formazione di personale e quant'altro possa essere utile a definire la migliore organizzazione dei tempi. Compiti dei Comuni I Comuni che hanno oltre 30 mila abitanti, o anche quel- li più piccoli che si associno, organizzano i loro orari coordinando quelli degli uffici pubblici a quelli dei negozi o delle scuole. Piano territoriale degli orari Ogni
comune deve avere un responsabile in materia di tempi e orari. Quelli più
piccoli possono istituire ugual- mente un apposito ufficio associandosi.
l@: il sindaco - o un responsabile, nel caso di Comuni con più di 30
mila abitanti - ad elaborare le linee guida dei Piano consultando le
amministrazioni pubbliche, le parti sociali, le associazioni.
Nell'istituzione di questo Piano territoriale degli orari, si deve tener
conto delle specificità della città in questione, dei traffico, dei
tipo di attività commerciale, della situazione degli uffici pubblici
periferici e centrali. Il Piano deve essere approvato dal Consiglio
comunale. Tavolo di concertazione I
progetti contenuti nel Piano vanno applicati e verificati, e sono il
sindaco stesso o il responsabile dell'ufficio a partecipare al tavolo di
concertazione composto anche Orari della pubblica amministrazione L'articolazione
degli orari degli uffici pubblici deve tenere conto delle esigenze dei
cittadini che risiedono o lavorano nel territorio o comunque lo
utilizzano. Gli uffici pubblici possono garantire prestazioni e
informazioni, negli orari di chiusura al pubblico, attraverso
l'informatizzazione ed una procedura più snella dei servizi. Banche dei tempi L
una nuova forma di deposito. Chi vuole può mettere a disposizione ore
della propria giornata per impieghi di mutua solidarietà. Si può
trattare di singoli o di associazioni. Gli enti locali possono sostenere
e favorire queste «banche dei tempo» disponendo l'utilizzo di locali e
organizzando attività di informazione. In molti Comuni questo già
avviene; conviene informarsi della situazione nella propria città. Fondo
per l'armonizzazione dei tempi delle città Questo
Fondo ha una disponibilità di 15 miliardi annui, a partire dal 2001,
per organizzare orari delle città «amici» dei cittadini. Quando il
Piano territoriale degli orari viene approvato dal Consiglio comunale,
il sindaco che voglia concorrere alla distribuzione delle risorse, deve
comunicarlo alla Regione che a sua volta lo trasmette al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (Cipe).
Oggi
una nuova legge interviene nella tutela della salute dentro le nostre
case e prevede l'assicurazione obbligatoria per il lavoro casalingo e la
tutela di chi, a causa di un infortunio domestico, diventa portatore di
handicap. La
legge 493 dei 3 dicembre '99 dal titolo «Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli
infortuni domestica costituisce un altro passaggio del cammino
intrapreso dal governo di centrosinistra sulla strada degli interventi
in campo sociale e familiare, per una nuova politica per la famiglia,
con nuclei domestici sempre più variamente composti e sempre più con
esigenze diverse. Una legge che parte da un principio fondamentale,
quello dei riconoscimento, sociale prima ed economico poi, del lavoro
dentro le case. Lavoro svolto quasi esclusivamente dalle donne di cui,
grazie anche al supporto legislativo, non si potrà più dire la frase
troppe volte ascoltata. «non fa niente, è una casalinga». Questa
legge si è posta l'obiettivo di affrontare sia il problema dei rischi
nell'attuale sistema di organizzazione della vita domestica che quello
degli incidenti che si consumano dentro le nostre abitazioni e che non
possono essere affrontati, come è avvenuto finora, dal principio
generale di tutela della salute previsto nella Costituzione;
rappresenta, inoltre, un riconosci- mento del diritto alla salute delle
donne ed è stata fortemente sostenuta dalle parlamentari dei Gruppo dei
Democratici di Sinistra. Siamo
certi che, anche se i lettori di questa illustrazione non saranno in 7
milioni e 300 mila (tanti sono í soggetti interessati secondo la
relazione tecnica che accompagnò la presentazione del disegno di legge
del governo), molti uomini e molte donne la utilizzeranno per rendere più
sicuro e protetto il loro lavoro. A cominciare da quanti hanno un
reddito basso (9 milioni all'anno) o da quei nuclei familiari che devono
contare su 18 milioni, per i quali il premio dell'assicurazione è a
totale carico dello Stato. Finalità La
legge promuove iniziative utili a tutelare la sicurezza e la salute di
chi si occupa dei lavori domestici (senza naturalmente vincoli di
subordinazione e senza essere per questo pagato), mettendo in campo una
serie di iniziative che servono a prevenire gli incidenti e prevedendo
l'istituzione di un'assicurazione per chi rimane vittima di un
infortunio mentre svolge i lavori domestici. Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli
ambienti di civile abitazione Anche in questo caso, come in molti
altri, c'è bisogno di un Testo unico, che riordini tutte le norme che
intervengono sul tema, che dovrà essere pronto entro il novembre dei
2000. Funzione del Servizio sanitario
nazionale E’
il Servizio sanitario a dover promuovere, a livello territoriale,
campagne di informazione e di educazione che permettano di conoscere
quali sono le cause che rendo- no malsano e pericoloso il lavoro
casalingo. Questo arti- colo rimanda all'attività di informazione e di
educazione; vengono
individuati gli interlocutori che aiuteranno il Ministero della Sanità
a rendere più incisivo il proprio compito: sono i Dipartimenti per la
prevenzione di ogni Azienda sanitaria locale, insieme al servizio
materno-
Infantile e alla medicina di base a
dover realizzare qualsiasi intervento che possa prevenire o individuare
cause di infortuni dentro le case, a cominciare dalle iniziative di
educazione sanitaria. Sistema informativo Ad
un anno dall'approvazione della legge, sarà operativo presso l'istituto
superiore di sanità un sistema per la raccolta dei dati che serviranno
a stilare una relazione annuale sul numero e sulle cause degli incidenti
in casa. Attività di informazione e di
educazione Il Ministero della Sanità, sentita
tutta una serie di interlocutori (dalle Regioni alle Province autonome,
ai Ministeri dei Lavoro, della Pubblica Istruzione e delle Pari
opportunità) dovrà emanare i decreti necessari per le campagne di
prevenzione nazionale. Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico Lo Stato riconosce e tutela il lavoro
domestico e riconosce i vantaggi che l'intera collettività trae da
questa attività. Per definire meglio cosa si intenda,
viene specificato che, per essere tra i soggetti coinvolti dalla norma,
non bisogna essere né subordinati, né pagati; che si può trattare di
attività domestica o di cura delle persone; che per «ambito domestico»
si intendono i vari immobili dove dimora la famiglia e, qualora si viva
in un condominio, anche le parti comuni condominiali; che non bisogna
svolgere altre attività che rendano obbligatoria l'iscrizione presso
forme di previdenza sociale. Assicurazione obbligatoria Siamo
arrivati all'istituzione dell'assicurazione obbligato- ria per la tutela
dal rischio di incidenti domestici o per invalidità permanente derivata
proprio dal lavoro svolto in casa. L'assicurazione è gestita
dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (inail). Devono
stipulare l'assicurazione tutte le persone comprese tra i 18 e i 65 anni
che svolgono esclusivamente lavoro domestico. L'assicurazione
comprende gli incidenti che comportano Premi assicurativi L'assicurazione
obbligatoria costa 25 mila lire all'anno e viene pagata dallo Stato nel
caso dei reddito singolo fino a 9 milioni all'anno o fino a 18 milioni
per i nuclei familiari. Prestazioni La
rendita verrà calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla
soglia minima retributiva annua prevista per i lavoratori
dell'industria, che oggi corrisponde a lire 21.382.000. Fondo autonomo speciale Per
far fronte alle necessità finanziarie derivanti da questa nuova
assicurazione, viene istituito presso l'inail un Fondo speciale con
contabilità separata, gestito da un apposito Comitato amministratore
che vigila sull'afflusso dei contributi e sull'erogazione delle
prestazioni. Eventuali eccedenze dei Fondo sono utilizzate per la
prevenzione e l'informazione degli infortuni. Disposizioni finali Si
tratta di un vero e proprio articolo tecnico nel quale sono definiti e
tempi e modi di istituzione dei Fondo, dei Comitato amministratore o
dell'anagrafe comunale che identifica i soggetti obbligati
all'assicurazione. Disposizioni finanziarie Per applicare questa legge sono
stanziati, per i'anno in corso, 42 miliardi. idee in cammino Pubblicazione mensile a cura
dell'Ufficio comunicazione dei Gruppo parlamentare Democratici di
Sinistra-I'Ulivo della Camera dei Deputati (Enrico Menduni, Sandra
Giangreco, Gianna Pecorari, Andrea Taniiii). Hanno collaborato a questo
numero: Fernanda Alvaro, Alvise Bompensi, Ugo Esposito e Alberto
Ottanelli. Anno Il], n. 1-3, gennaio marzo 2000.
registrazione dei Tribunale di Roma n. 135 dei 7 aprile 1998. Direttore Responsabile: Enrico Menduni.
Editore: Teofilo Ruffa, Via dei Piceni 25, 00185 Roma. Direzione,
redazione e sede amministrativa: Via Uffici dei Vicario 21, 00186 Roma.
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